“Gli incontri avuti con bambini, ragazzi, genitori e insegnanti ci hanno creato un dubbio, è corretto parlare di bullismo anche quando si tratta di reati e, in molti casi, di reati gravi?

Ce lo siamo chiesti analizzando qual è il significato di bullismo, ripescando alcune sentenze della Corte di Cassazione e analizzando brevemente i fatti di Manduria.”

Due diversi titoli

Gli incontri avuti con bambini, ragazzi, genitori e insegnanti ci hanno creato un dubbio, è corretto parlare di bullismo anche quando si tratta di reati e, in molti casi, di reati gravi?

Giochiamo creando due diversi titoli giornalistici sulla stessa notizia:

“Baby bullo minaccia il compagno di scuola per sottrargli il cellulare.”

“Minorenne sottrae il cellulare al compagno di scuola, denunciato per rapina aggravata.”

Qual è la percezione di un messaggio rispetto a un altro?

Come lo percepisce un preadolescente o un adolescente che non ha ancora sviluppato la riflessione e la valutazione delle conseguenze delle sue azioni?

E se i messaggi sono letti da un genitore, ha la stessa percezione di gravità dell’azione compiuta dal figlio?

La grande confusione sul termine “bullismo”

Il termine bullismo è spesso utilizzato in modo improprio ma la sua sovraesposizione ha comunque ottenuto il risultato che tale parola è ormai recepita con un significato negativo mentre, prima, poteva esprimere anche i significati di scherzo o di dispetto.

Non utilizzando il termine in modo corretto ha però generato confusione così che viene definito atto di bullismo una singola azione, due ragazzi che litigano ma anche reati gravi come estorsioni, furti e rapine.

Per molti il bullismo è una fattispecie propria di reato e a questo errato convincimento contribuiscono soprattutto la rete ma anche i media tradizionali.

Basta una breve ricerca per imbattersi in frasi del tipo: “Al Grande Fratello Francesca De Andrè denunciata per bullismo” oppure “Lesioni, violenza e minacce: 15 ragazzini denunciati per bullismo”.

Considerando qual è la diffusione di certe trasmissioni e di alcune notizie, è facile comprendere perché molte persone siano convinte che il bullismo sia un reato ma, solo associando alla parola “bullismo” gli ultimi gravi episodi come quello di “Manduria”, si incomincia a percepire il bullismo come “reato” grave.

Proviamo a definire il “bullismo”

Il bullismo non è un fenomeno dei giorni nostri perché è studiato da più di quarant’anni. Infatti, nei primi anni ’70, fu il dottor Dan Olweus ad avviare la prima ricerca sistematica del mondo del bullismo. Due testi potrebbero aiutare a comprendere gli studi dello psicologo: “Aggression in the Schools: Bullies and Whipping Boys” editore John Wiley & Sons Inc – anno 1978 e “Bullismo a scuola. Ragazzi oppressi, ragazzi che opprimono” editore Giunti – anno 2007.

Olweus definì gli elementi qualificanti l’azione di bullismo

  • nell’intenzionalità (volontà di arrecare un danno all’altro)
  • nella persistenza (la continuità nel tempo)
  • nel disequilibrio (cioè vi deve essere una relazione di tipo asimmetrico tra i partner e la vittima è in una situazione di impotenza)

Cercando tra le nostre leggi una definizione di bullismo non la troviamo, però è interessante la definizione che fu inserita nel testo del disegno di legge 1261. In tale contesto fu definito bullismo: “l’aggressione o la molestia reiterate, da parte di una singola persona o di un gruppo di persone, a danno di una o più vittime, idonee a provocare in esse sentimenti di ansia, di timore, di isolamento o di emarginazione, attraverso atti o comportamenti vessatori, pressioni o violenze fisiche o psicologiche ….”.

Confrontando tale definizione con quanto indicato nel reato di atti persecutori (stalking) ci accorgiamo subito che le condotte e le conseguenze sono le stesse.

Atti persecutori 612 bis c.p.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita.

Ma allora il bullismo è stalking?

Nel caso esaminato dalla Corte vi sono tutti gli elementi previsti dal delitto di atti persecutori, ad iniziare dalla reiterazione di aggressioni (condotte vessatorie) che si sono protratte per tutto l’anno scolastico. In realtà per la configurabilità del reato di stalking sarebbero bastate due sole condotte di minaccia o molestia, come tali idonee a costituire la reiterazione richiesta dalla norma incriminatrice.

Il fatto che il ragazzo sia stato costretto da quei comportamenti dapprima a interrompere la frequenza scolastica, per poi abbandonare definitivamente la scuola, integra l’altro elemento necessario affinché si configuri il delitto di stalking e cioè l’alterazione delle sue abitudini di vita. Anche se lo studente non avesse abbandonato la scuola, il solo fondato timore per la propria incolumità o il perdurante stato di ansia o di paura avrebbero comunque configurato il reato di atti persecutori.

Uno scherzo che coinvolga la sessualità è comunque uno scherzo.

Non è così, come già abbiamo visto con lo stalking, delle azioni che vengono spesso definite come atti di bullismo, sono in realtà qualificabili come violenza sessuale.

Secondo la Cassazione (Sezione III Penale 9 novembre 2012, n. 43495) “nel concetto di atti sessuali deve essere ricondotto ogni atto comunque coinvolgente la corporeità sessuale della persona offesa, e posto in essere con la coscienza e la volontà di compiere un atto invasivo e lesivo della libertà sessuale della persona non consenziente, sicché resta non rilevante, ai fini del perfezionamento del reato, l’eventuale fine ulteriore, sia esso di concupiscenza, ludico o d’umiliazione, propostosi dal soggetto agente”.

Inoltre, la stessa Corte ha precisato che “ai fini della configurabilità del reato di violenza sessuale di gruppo, per la cui realizzazione è sufficiente il numero di due persone, non è necessario l’accordo preventivo dei partecipanti, essendo sufficiente la consapevole adesione, anche estemporanea, all’altrui progetto criminoso e che ricorre la fattispecie di violenza sessuale di gruppo, pur quando non tutti i componenti del gruppo compiano atti di violenza sessuale, essendo sufficiente che dal compartecipe sia comunque fornito un contributo causale alla commissione del reato, anche nel senso del rafforzamento della volontà criminosa dell’autore dei comportamenti tipici di cui all’art. 609 bis c.p.

Ritornando alla questione iniziale: “siamo ancora certi che sia corretto utilizzare la parola bullismo?”

Abbiamo visto che nelle cosiddette azioni di bullismo rientrano reati molto gravi: atti persecutori, violenza sessuale, lesioni, ecc.

Quanto successo a Manduria ha fatto riflettere tutti noi non solo sul comportamento dei ragazzi ma anche su quello degli adulti.

In un’intervista, il Procuratore del Tribunale per i minorenni di Taranto, Pina MONTANARI, ha dichiarato che le azioni commesse dal quel gruppo di criminali giravano su chat presenti nella quasi totalità della cittadina manduriana.

Forse se quelle azioni fossero state chiamate subito con i loro veri nomi che sono tortura, furto, lesioni, violenza privata, violazione di domicilio, anziché considerarle delle “bravate” o degli atti di “bullismo”, qualcuno si sarebbe reso conto della gravità della situazione e una persona oggi sarebbe ancora viva.